Accolto il ricorso della Taranto Volley relativo alla squalifica del presidente Bongiovanni

26/05/2008

Accolto il ricorso della Taranto Volley relativo alla squalifica del presidente Bongiovanni
COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.44 del 26 maggio 2008
Riunione del 15 maggio 2008
Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
Avv. Costanza Acciai (Relatore)
CAF/35/08 – Appello della società Taranto Volley avverso la decisione della Commissione
Giudicante Nazionale C.U. n.29 del 16 aprile 2008 – sospensione da ogni attività federale per
mesi sei al Presidente Antonio Bongiovanni e multa di €5.000,00 alla società
Svolgimento del Processo
in data 16 gennaio 2008, tale Spezzano Vincenzo si recava presso il Palafiom di Taranto, ove si
stava svolgendo una manifestazione sportiva di serie A1 tra le società Prisma Taranto Volley e
Cimone Modena.
Il sig. Spezzano, giunto all’ingresso del Palafiom, esibiva il tesserino CONI n. 41635, richiedendo
di poter assistere gratuitamente all’evento sportivo che stava avendo corso.
Ad un primo diniego all’ingresso gratuito da parte degli operatori del Palazzetto, il sig. Spezzano
provvedeva senza indugio a chiamare la Guardia di Finanza.
Le Fiamme Gialle, nelle persone del M.C. Rochira Massimo e dell’App. Fiore Guglielmo,
prontamente accorse sul luogo, si limitavano, nell’occorso a ricevere le dichiarazioni della “parte”,
identificandola, appunto nel Sig. Spezzano, dichiarazioni che testualmente riportavano come segue:
“ sono membro della giunta del CONI provinciale alle ore 20.00 circa mi sono recato presso il
Palafiom per accedere all’interno dell’impianto per assistere alla partita di Volley A1. Giunto
all’ingresso esibivo la tessera personale che accertava la mia appartenenza al CONI ma mi veniva
vietato l’ingresso, tramite la tessera. Faccio presente che in base al 5° comma dell’art. 3 del D.P.R.
n. 633/72 in qualità di appartenente al CONI ho diritto all’accesso della manifestazione sportiva.”
I militi facevano altresì presente che la parte esibiva tessera CONI n. 41635, con scadenza 2008
rilasciata dal CONI.
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Su specifica richiesta e denuncia dello Spezzano, indirizzata su carta intestata della FITAV
(Federazione Italiana Tiro a Volo – Comitato Provinciale di Taranto) al Comando Provinciale della
GdF alle sedi nazionale, regionale e provinciale del CONI, alla Direzione Regionale delle Entrate
del Lazio, alla Direzione Regionale delle Entrate della Puglia, alla Direzione regionale della SIAE,
nonché alla Federazione Italiana Pallavolo presso la sua sede centrale nonché presso i suoi Comitati
Regionale e Provinciale, veniva aperto in data 16 aprile 2008 procedimento disciplinare nei
confronti della società Taranto Volley s.r.l. nella persona del Presidente pro tempore e nei confronti
dell’Avv. Bongiovanni Antonio nella sua qualità di Dirigente.
La Commissione Giudicante Nazionale, in primo grado, su richiesta di applicazione della
sospensione dalle attività federali del tesserato Bongiovanni nonché della sanzione di € 1.000 a
carico della Taranto Volley s.r.l. , svolta ex art. 72 Reg. Giur. da parte della Procura Federale, che
aveva ritenuto ravvisare nell’occorso violazione da parte degli incolpati degli artt. 10 e 10bis
Statuto Fipav, 55 e 56 Reg. Giur. 2 e 19 R.A.T., ha disposto a carico del sig. Bongiovanni Antonio
la sanzione della sospensione dalle attività federali per sei mesi e la sanzione della multa di €
5.000,00 (cinquemila/00) a carico della società Taranto Volley s.r.l. “per avere il suo Presidente
meritato la sanzione della sospensione”.
Avverso detta decisione hanno interposto tempestivo appello sia il sodalizio che l’Avv. Antonio
Bongiovanni, a ministero dell’Avv. Fabio Fistetto, chiedendo l’annullamento del provvedimento
impugnato “all’uopo archiviando il provvedimento disciplinare aperto a carico degli appellanti,
ovvero, in via del tutto subordinata, ridurre drasticamente le sanzioni disciplinari inflitte dal
giudice di prima istanza”.
Nella riunione del 15 maggio 2008 veniva ascoltata la Procura , veniva udita Difesa degli
incolpati, veniva altresì ascoltato l’Avv. Bongiovanni, intervenuto personalmente.
Motivi della decisione
L’impianto del sistema disciplinare della Fipav, così come deve accadere per ogni sistema basato
sui principi di democraticità, si fonda sul cardine del principio di contestazione. Detto principio
assolve, come noto, un ruolo fondamentale nell’ambito di ogni procedimento sanzionatorio
risultando funzionale all’esercizio del diritto di difesa. L’obbligo della contestazione dell’illecito è
posto a tutela del diritto di difesa del trasgressore, poiché attraverso l’attività di sussunzione del
comportamento addebitato all’incolpato nella fattispecie sanzionata da una precisa norma si
rappresenta all’incolpato il fatto del quale egli deve rispondere ai termini dell’ordinamento affinché
egli possa compiutamente valutare se e come predisporre le proprie difese. Alla luce di queste
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considerazioni risulta chiaro come anche in tema di sanzioni disciplinari viga il principio della
necessaria correlazione tra il fatto contestato e quello per il quale viene prevista e, se del caso,
applicata la sanzione, in applicazione della regola generale della corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato. Conseguentemente l’autorità competente ad applicare la sanzione non può adottare un
provvedimento sanzionatorio per una violazione diversa da quella oggetto dell’atto di contestazione,
né dal punto di vista del fatto commesso né sotto il profilo delle norme violate.
Ora, nel caso di specie il comportamento addebitato agli incolpati è stato riguardato da punto di
vista di numerose disposizioni regolamentari molte delle quali scarsamente pertinenti al caso di
specie essendo rivolte a diversi destinatari, come gli artt. 10 e 10 bis dello Statuto FIPAV, altre di
carattere generale, come l’art. 55 del Regolamento Giurisdizionale, altre non applicabili al caso di
specie per carenza dei presupposti, come l’art. 56 del medesimo Regolamento applicabile solo a chi
è stato già punito per i medesimi fatti. Ai fini del corretto inquadramento del caso, dunque,
nell’ambito dei regolamenti federali, se pur, come meglio sarà illustrato innanzi, necessariamente
integrati da norme Statuali, rilevano gli artt. 2 e 19 R.A.T. che impongono a tutti i tesserati FIPAV
la più scrupolosa osservanza dei doveri di probità e lealtà sportiva, non esistendo, come esattamente
rilevato dal Giudice di prime cure, al contrario di quanto sembrerebbe invece desumersi dalla
relazione ex art. 72 della Procura “norme regolamentari in tema di accesso gratuito agli impianti
sportivi”.
Correttamente inquadrato sotto il profilo della contestata violazione del dovere di probità e lealtà
sportiva, l’appello è fondato e merita accoglimento, in quanto la contestata violazione, alla stregua
degli atti e dei documenti allegati, appare assolutamente sfornita di prova.
Si legge nel provvedimento di prime cure che la prova della fondatezza del capo di incolpazione è
stata raggiunta attraverso l’esame dei documenti acquisiti agli atti in quanto il comportamento
reiteratamente definito “irriverente” nei confronti delle autorità federali sarebbe consistito nel non
tenere nella dovuta considerazione le indicazioni ricevute con nota del 26-9-2006 dalla Federazione
in merito alla legittimità dell’accesso (gratuito) agli impianti sportivi da parte dei titolari di tessere
CONI.
L’assunto è palesemente erroneo.
E’ ben vero che agli atti risultano allegate due missive , entrambe indirizzate in data 26/9/2006 alla
Taranto Volley dal Segretario Generale della Federazione, ma queste, a ben vedere smurano
comunicazioni interne rivolte ai destinatari (fra i quali non figura il denunziante Spezzano che le ha
allegate) a chiarimento di quesiti concernenti le tessere rilasciate dalla stessa Fipav e, in ogni caso,
si limitano a richiamare , come diversamente non avrebbero potuto fare, e raccomandare la stretta
osservanza delle disposizioni di legge in materia fiscale che regolano l’esenzione dall’Imposta sul
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Valore Aggiunto e l’accesso gratuito agli impianti sportivi da parte dei possessori di tessere CONI,
UNIRE, ACI, SIAE.
Ora, fermo restando che le tessere in questione, ove in regola con le disposizioni che ne impongono
la vidimazione da parte dei competenti uffici fiscali, consentono, di norma, l’ingresso alle
manifestazioni sportive di tutte e federazioni appartenenti al CONI, le norme richiamate dalle
comunicazioni federali, non istituiscono in capo ai possessori delle tessere alcun “diritto” di accesso
gratuito (ciò è tanto vero che enti e società sportive di varia appartenenza sono soliti, di norma,
contingentare o limitare tali accessi anche in ossequio alle norme sulla sicurezza pubblica ): trattasi
degli articoli 3 comma 5 del DPR 633/72 nonché degli articoli 27 e 28 del DPR 640/72 (non 540
come erroneamente indicato dalla Segreteria della Federazione), che fissano il principio
dell’esenzione fiscale dei titoli di legittimazione in parola nei limiti delle quote di contingentamento
periodicamente fissati dal Ministero delle Finanze all’unica esplicita condizione di validità delle
tessere in parola della vidimazione da parte del competente ufficio delle entrate.
Esattamente, quindi la sentenza di prime cure ha accantonato il problema concernente il “diritto”
del denunziante all’ingresso gratuito alla manifestazione, preferendo impostare il proprio decisum
sul profilo del rispetto nei confronti della Federazione e del CONI .
Sennonché, sotto tale profilo, non risulta dagli atti alcun utile elemento probatorio degli addebiti
mossi ai tesserati.
Da una analisi approfondita dei documenti prodotti dalle parti del giudizio non emerge alcun
coinvolgimento diretto né dell’Avv. Bongiovanni, né della Prisma Taranto Volley s.r.l. nel diniego
all’accesso all’ingresso gratuito del sig. Spezzano, la cui denunzia non può assurgere ad elemento
di prova.
Tale carattere non può neppure attribuirsi neppure al verbale della G.d.F. che, pur nella
consapevolezza della fede privilegiata ad esso attribuita, null’altro fa se non limitarsi a ricevere le
dichiarazioni del denunziante, non indicando neppure la presenza di altri soggetti identificabili quali
autori materiali del diniego, né descrivendo alcun’altra attività di indagine a proposito del rapporto
che avrebbe dovuto legare questi al Sodalizio o al suo Presidente.
La responsabilità oggettiva ex art. 55 comma III Regolamento Giurisdizionale in capo agli Associati
non pare applicabile nel caso di diniego di ingresso gratuito da parte degli operatori del palazzetto
sportivo la cui qualifica di dipendenti o comunque incaricati del sodalizio non risulta da alcuno
degli atti di causa. E ciò per due ordini di motivazioni: il primo motivo attiene al dato testuale della
norma, poiché in base a questa i soggetti ivi contemplati rispondono agli effetti disciplinari, a titolo
di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle
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manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati
in genere, ovvero da fatti turbativi dell’ordine pubblico quando questi siano gli organizzatori delle
manifestazioni sportive.
I soggetti indicati dal sopra citato articolo, nel caso di specie, coincidenti con il sodalizio nella
persona dei suoi appartenenti e dirigenti non si sono resi direttamente responsabili dell’interdizione
all’accesso gratuito del tesserato CONI, e, come detto, non risulta dagli atti l’identificazione
materiale degli autori dell’interdizione, indicati dalla stessa denuncia dello Spezzano come “alcuni
addetti alle porte” il cui rapporto con il sodalizio o con i suoi dirigenti non risulta meglio qualificato
Non risultando infine che nell’occorso si siano verificate turbative dell’ordine pubblico di alcun
genere, non pare possibile configurare alcun tipo di responsabilità oggettiva in capo agli Associati.
Dagli atti infine non risulta in alcun modo provata la presenza personale ai fatti dell’Avv.
Bongiovanni che ha negato nelle proprie difese tale circostanza e che risulta dunque esente da
qualsiasi responsabilità diretta.
La Commissione di Appello Federale
P.Q.M.
Accoglie l’appello e per l’effetto, dispone la revoca delle sanzioni irrogate alla Taranto Volley
s.r.l. ed al suo Presidente Antonio Bongiovanni, dispone la restituzione della tassa di appello.
F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli
AFFISSO 26.05.2008
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