I numeri dell'ottava giornata di serie A1 maschile

02/11/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI ALLE GARE DI SERIE A TIM DEL 31/10 - 1/11

A) A CARICO TESSERATI

SOSPESI

GABANA MARCELLO (ACQUA PARADISO GABECA MONTICHIARI) sospensione da ogni attività federale per gg. 30 per aver assunto un comportamento protestatario nel corso della gara e per aver al termine della stessa, accompagnando gli arbitri fino allo spogliatoio, proferito loro reiterate frasi offensive.

AMMONITI

CORVETTA ANTONIO (FAMIGLIULO CORIGLIANO)

B) A CARICO SODALIZI

FAMIGLIULO CORIGLIANO - Multa di € 500,00 per aver il pubblico sostenitore, rivolto ripetutamente frasi ingiuriose ed in una circostanza anche una frase minacciosa all'indirizzo del 1° arbitro nel corso dell'incontro, recidiva.

PRISMA TARANTO - Multa di € 120,00 per aver il pubblico locale, rivolto frasi ingiuriose nel corso del 3° set, all'indirizzo del 1° arbitro.

ACQUA PARADISO GABECA MONTICHIARI - Multa di € 260,00 per aver il pubblico locale, proferito ripetute frasi offensive all'indirizzo del direttore di gara e per lancio di rotoli di carta sul terreno di gioco sia all'inizio che durante la gara; ulteriore multa di € 200,00 per la sanzione disciplinare comminata al proprio dirigente.

MARCONI MONINI SPOLETO - Multa di € 500,00 per aver il pubblico locale, rivolto ripetute frasi offensive nei confronti della coppia arbitrale e per aver lanciato un pallone tra il 3° e 4° set che andava a colpire il seggiolone del 1° arbitro, recidiva.

C) RECLAMI - OMOLOGHE

GARA MARMI LANZA VERONA - PREMIER HOTELS CREMA DEL 28-10-07

Il G.U.F. esaminati gli atti ufficiali di gara; visto il reclamo proposto dal sodalizio Marmi Lanza Verona, rilevata la irritualità dello stesso perchè non conforme all'art. 67 2° comma del Regolamento Giurisdizionale; atteso che il preannuncio non è stato effettuato al momento da contestare poi divenuto oggetto del reclamo; considerato che tale violazione riveste carattere preliminare ed assorbente

DELIBERA
di respingere per inammissibilità ex art. 67, 2° comma, il reclamo proposto dal sodalizio Marmi Lanza Verona ed incamerare la relativa tassa.

GARA FRAMASIL CUCINE PINETO - TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA DEL 28-10-07

Il G.U.F. esaminati gli atti ufficiali di gara, visto il reclamo proposto dalla società Tonno Callipo Vibo Valentia e accertatane la regolarità,

OSSERVA

Le doglianze che hanno indotto la Soc. Callipo Vibo a contestare la omologa della gara in epigrafe si riferiscono all'utilizzo dell'atleta Sanko Alexey da parte della Soc. Framasil Pineto, avvenuto in contrasto con il Regolamento Gare. Trascurando per palese irrilevanza la descrizione e valutazione dei fatti riguardanti la posizione tesserativa dell'atleta, per altro appurata ed evitando quindi ogni riflessione circa i contenuti delle conversazioni telefoniche alle quali non è possibile comunque conferire specifica valenza nel presente procedimento, il G.U.F. ritiene l'impiego dell'atleta Sanko Alexey (Soc. Framasil Pineto), non corretto perchè non in linea con il dettato normativo non derogabile previsto dall'art. 21 Regolamento Gare il quale chiaramente e tassativamente dispone che l'elenco completo dei giocatori, debba essere consegnato dal capitano all'arbitro almeno trenta minuti prima dell'inizio dell'incontro, per essere trascritto sul referto di gara. Il medesimo articolo (2° comma) stabilisce altresì che i giocatori non compresi nell'elenco non possono prendere parte alla gara.

La norma, che per estrema chiarezza non ha bisogno di interpretazioni, non è stata osservata dalla Soc. Framasil Pineto. Tale sodalizio, pur ammonito dal direttore di gara, ma forse facendo legittimo affidamento sulla mal interpretata indicazione fornitagli dall'Ufficio Tesseramento, frutto di indubbio equivoco esulando simili "autorizzazioni" dai suoi poteri e compiti istituzionali - ha palesemente violato la citata norma regolamentare, utilizzando l'atleta Sanko Alexey pur non essendo inserito nell'elenco (Camp 3). A tale sodalizio deve quindi applicarsi la sanzione prevista dal Regolamento Giurisdizionale.

Tutto ciò premesso, visto gli artt. 67 e 69 Reg. Giurisdizionale, in accoglimento del reclamo

DELIBERA

- di omologare la gara Framasil Pineto - Tonno Callipo Vibo Valentia con il seguente risultato 0-3 (0-25; 0-25; 0-25);

- di infliggere alla Soc. Framasil Pineto la multa di € 1.000,00;

- di restituire la tassa reclamo.
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