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La Commissione d'Appello Federale conferma la decisione del Giudice di Lega, Aprilia Volley non ammessa in A1
La Commissione d'Appello Federale conferma la decisione del Giudice di Lega, Aprilia Volley non ammessa in A1
02/08/2010
In data odierna la Commissione d'Appello Federale ha respinto l'appello della società Aprilia Volley avverso la decisione del Giudice di Lega del 21 luglio confermativa del provvedimento con il quale in data 14 luglio 2010 la Commissione di Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A Femminile aveva denegato l'ammissione al Campionato di Serie A1 2010/11.
Preso atto della decisione della CAF la Lega Pallavolo Serie A Femminile provvederà all'inoltro della comunicazione di reintegro dell'organico del Campionato di Serie A1 confermando alla società River Volley Piacenza il diritto di integrare la documentazione necessaria per completare la pratica, già depositata per l'iscrizione alla Serie A2, al fine di dimostrare che sussistano i requisiti che ne legittimano l'ammissione alla Serie A1 2010/11, come stabilito dal sistema di ripescaggio previsto dal Regolamento Gare e dalla Circolare di indizione ai Campionati Nazionali.
La società River Volley Piacenza, come da Regolamento Ammissione ai Campionati 2010/11, dovrà presentare entro dieci giorni alla Commissione d'Ammissione ai Campionati l'integrazione della documentazione necessaria ai fini dell'ammissione.
La versione integrale del Comunicato Ufficiale n.50 della Commissione d'Appello Federale
Riunione del 29 luglio 2010
Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
Avv. Massimo Vergara Caffarelli
CAF 45/2010 – Appello della Aprilia Volley SSD a r.l. avverso la decisione del Giudice di Lega - Lega Pallavolo Serie A Femminile in data 21 luglio 2010, confermativa del provvedimento con il quale in data 14 luglio 2010 la Commissione di Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A Femminile ne aveva denegato l’ammissione al Campionato di serie A1/F 20010/11.
La CAF
letti gli atti ed esaminati i documenti
udite le parti e la Procura Federale all’udienza di discussione
OSSERVA
Con la decisione impugnata, il Giudice di Lega ha respinto il ricorso di Aprilia Volley SSD a r.l. avverso la delibera di non ammissione al Campionato di Serie A1/F 2010/11 assunta dalla Commissione di Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A Femminile in data 14.7.2010
In buona sostanza, il provvedimento gravato trova causa e ragione nella documentata e non contestata esistenza a carico del sodalizio:
1. di debiti scaduti e non onorati verso la FIPAV alla data del 31.5.2010, per complessivi € 6.595,00 (art. 9 n. 2 lett. e) RAC)
2. di debiti scaduti e non onorati verso atleti e tesserati, rinvenenti dalla stagione sportiva 2008/09, per ulteriori € 123.287,40 (art. 2 n. 7 lett. h), ultimo alinea RAC).
Aggiunge poi il primo Giudice (ma solo in via di obiter dictum, stante il mancato richiamo della norma tra quelle citate in dispositivo):
3. che i dati del bilancio Aprilia Volley approvato alla data del 30.6.2010, confrontati con quelli del Bilancio intrannuale al 30.4.2010, farebbero comunque concludere per “la totale assenza di elementi tali da garantire l’equilibrio economico e finanziario e/o la continuità e regolarità futura” del sodalizio (art. 9 n. 2 lett. c) RAC).
Di qui la conferma del provvedimento assunto dalla Commissione di Lega.
Propone appello Aprilia Volley, deducendo in estrema sintesi:
quanto al punto sub 1., che il mancato adempimento entro la data ultima del 31.5.2010 non sarebbe imputabile ad essa ma alla errata quantificazione del credito da parte della FIPAV, che ancora in data 9.6.2010 avrebbe richiesto la “... somma di € 7.245,00”, poi risultata pari a € 6.335,00 e, definitivamente, a € 6.595,00 all’esito di successive verifiche (rispettivamente in data 21.6.2010 e 2.7.2010); importo, quest’ultimo, comunque versato da Aprilia Volley con bonifico del 17.7.2010
quanto al punto sub 2 - ferma l’esistenza delle condizioni soggettive in ordine all’applicabilità della norma - che il rilievo in esame non avrebbe rappresentato “causa di non ammissione e/o esclusione dal Campionato [...] alla luce delle specifiche norme del Regolamento 2010/2011 approvato dall'Assemblea del Consorzio di Lega Pallavolo Serie A Femminile in data 20 maggio 2010 e successivamente dal Consiglio Federale FIPAV, richiamate a supporto dell'emesso provvedimento” mentre “in difetto di norma, non si può procedere ad interpretazioni estensive deducendo conseguenze giuridiche, nel caso di specie altresì gravemente penalizzanti nei confronti della ricorrente, dal silenzio normativo”
quanto al punto sub 3., che tale argomento, se valorizzato ai fini del decidere, avrebbe comportato “chiara violazione del principio generale, in materia processuale, della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” dal momento “che la Commissione Ammissione al Campionati non ha avanzato alcun rilievo in tal senso nei confronti dell'Aprilia Volley con il provvedimento del 14 luglio 2010; né tali circostanze sono state oggetto di qualsivoglia argomentazione e/o semplice cenno nell'impugnativa del 17 luglio 2010 presentata dal sodalizio Aprilia Volley dinnanzi al Giudice di Lega.”.
Resistono all’appello sia la Procura Federale sia la Commissione di Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A Femminile (che ha depositato memoria e documenti) insistendo per l’integrale conferma della decisione impugnata.
All’udienza di discussione, tenutasi il 29 luglio 2009, la CAF si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base all’art. 9 n. 2. lettera e) del Regolamento di Ammissione ai Campionati di Pallavolo Serie A1 e A2 Femminili per la stagione sportiva 2010/11, costituisce “comunque” causa di non ammissione e/o di esclusione dal campionato [...] “l’esistenza di debiti [...] alla data del 31/05/2010 o di crediti, di qualsiasi natura, vantati dalla Lega, dalla FIPAV, dalla FIVB e dalla CEV alla stessa data”.
Dalla documentazione in atti emerge chiaramente come al giorno di scadenza - coincidente con il termine ultimo per il pagamento (31.5.2010) - Aprilia Volley fosse debitrice verso la FIPAV dell’importo di € 6.595,00, tanto da averlo poi corrisposto a mezzo bonifico, ma solo il 17.7.2010, ovvero ben n. 47 giorni oltre il limite regolamentare e - addirittura - n. tre giorni dopo il deposito della delibera della Commissione di ammissione ai campionati (14.7.2010) successivamente impugnata dinanzi il Giudice di Lega.
E’ quindi evidente che l’odierna appellante, con la propria condotta omissiva, ha obbiettivamente e deliberatamente violato il disposto dell’art. 9 n. 2. lettera e) RAC, non a caso dettato a presidio di quel coacervo di regole autonome e autodeterminate, destinate (nel ristretto ambito della Lega Pallavolo di Serie A Femminile, cui Aprilia Volley indubbiamente aderisce e prende parte attiva) a “far partecipare ai due massimi campionati di pallavolo femminile società che, acquisito il prescritto titolo sportivo, diano garanzie di continuità sia sotto il profilo tecnico che di organizzazione societaria e di solidità economico-patrimoniale” (cfr. le premesse del RAC stesso) meritando perciò la conseguente esclusione dal Campionato di Serie A1/F, come previsto - e senza alternativa - dal testo regolamentare.
Né vale a giustificare la condotta del sodalizio la dedotta errata quantificazione del credito da parte della FIPAV.
Ed invero, in una situazione siffatta, Aprilia Volley - che per sua stessa ammissione si professava debitrice, sia pure in misura diversa, per una somma facilmente identificabile in base a parametri oggettivi, risultata peraltro non dissimile da quella inizialmente richiesta - in ossequio ai generali doveri di lealtà e probità sanciti ex artt. 17 comma 3 Statuto Fipav e 2 comma 2 lett. a) e b) R.A.T. e/o comunque sulla scorta della normale diligenza, avrebbe avuto onere di versare nei termini (quantomeno) la minor somma non contestata, a salvaguardia della propria posizione sia sul piano disciplinare che su quello sportivo.
Del resto, anche volendo applicare i “principi generali vigenti in materia di rapporti di credito - debito” (invocati dalla Difesa appellante in sede di discussione) non sarebbe dato pervenire a conclusioni diverse.
Da un lato, infatti, è sin troppo ovvio che qualsivoglia discordanza in ordine all’esatta consistenza del credito non esime il debitore dall’adempiere all’obbligo di pagamento (quantomeno) sino alla concorrenza e nei limiti di quanto non contestato, mentre è assai noto, dall’altro, che, in base alle norme civilistiche, l’estinzione del rapporto obbligatorio consegue - tipicamente - all’esatto adempimento del soggetto onerato, mentre solo nel caso in cui il creditore rifiuti senza legittimo motivo il pagamento offertogli dal debitore (c.d. mora credendi, ipotesi peraltro non ricorrente nel caso di specie, difettando sia il rifiuto opposto dalla FIPAV sia l’offerta proveniente dal sodalizio) il debitore di una somma di denaro per potersi liberare dall'obbligazione su di lui gravante deve comunque, ai sensi degli art. 1206 e ss. c.c., effettuare un’offerta reale e, se il creditore rifiuta di accettare la stessa, deve eseguire il deposito della somma offerta, anche presso un istituto di credito, con le forme stabilite nell'art. 1212 c.c. Eseguito il deposito, solo quando questo sia accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione ex art. 1210 c.c.
Il tutto, fatto salvo il principio che il debitore, nell’adempiere, è tenuto sempre e comunque a impiegare la “diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1176 c.c.).
Ciò detto - e a dispetto del carattere assorbente degli argomenti che precedono, in linea con quanto correttamente affermato dal Giudice di prime cure - deve aggiungersi che anche il motivo di ricorso sub 2. appare singolarmente infondato.
L’art. 2 n. 7 lett. h) ultimo alinea RAC recita infatti testualmente “Ai fini dell’eventuale ammissione ai Campionati 2010/11, a maggior garanzia delle necessarie condizioni di affidabilità e solvibilità finanziaria, le società che abbiano riportato sentenze di condanna definitive o comunque in corso di esecuzione da parte di organi di giustizia sportiva della Fipav attestanti una violazione del generale dovere di lealtà e probità sportiva con specifico riferimento alla veridicità di dichiarazioni o documenti ovvero alla sussistenza di requisiti richiesti quali condizioni essenziali per l’ammissione ai Campionati 2009/10, dovranno dare dimostrazione, in deroga alle precedenti disposizioni di cui al punto h), ma con le stesse modalità sopra riportate, di aver totalmente adempiuto gli impegni economici nei confronti dei tesserati”.
Il tenore testuale della norma non dà spazio alle interpretazioni: Aprilia Volley, in quanto destinataria di “sentenze di condanna definitive o comunque in corso di esecuzione da parte di organi di giustizia sportiva della Fipav attestanti una violazione del generale dovere di lealtà e probità sportiva con specifico riferimento alla veridicità di dichiarazioni o documenti ovvero alla sussistenza di requisiti richiesti quali condizioni essenziali per l’ammissione ai Campionati 2009/10” (circostanza, quest’ultima, pacifica e non contestata) avrebbe avuto onere “ai fini dell’eventuale ammissione ai Campionati 2010/11” di “dare dimostrazione, in deroga alle precedenti disposizioni di cui al punto h), ma con le stesse modalità sopra riportate, di aver
totalmente adempiuto gli impegni economici nei confronti dei tesserati”; laddove l’espressione “in deroga” e l’avverbio “totalmente” chiariscono al di là di ogni dubbio che il sodalizio, ai fini dell’ammissione al Campionato 2010/11- come puntualizzato dalla norma - avrebbe dovuto dare prova dell’estinzione di “tutti” i debiti in essere verso i tesserati (senza ulteriore specifica e dunque) a prescindere dalla concreta entità degli stessi e/o dall’epoca della loro insorgenza.
La documentata e non contestata esistenza a carico di Aprilia Volley sia della condizione soggettiva prevista dall’art. 2 n. 7 lett. h) ultimo alinea RAC sia di debiti scaduti e non onorati verso atleti e tesserati legittima quindi anche per altra via la mancata ammissione del sodalizio al Campionato di Serie A1/F 2010/2011.
Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione, determinando il rigetto dell’appello con integrale conferma della decisione impugnata
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma in ogni sua parte la decisione impugnata.
Dispone incamerarsi la tassa.
F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli
AFFISSO 2.8.2010
precedente:
Campionati 2010/11: Piacenza ripescata e ammessa alla Serie A1, domani i calendari
successivo:
Naxos Cup 2010: Aragona vince il tricolore, suo il 17° Campionato Sand Volley 4x4
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