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Organigramma e statuto dell'Aipav
Organigramma e statuto dell'Aipav
23/02/2006
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA PALLAVOLISTI
Articolo 1 - Costituzione
È costituita la Associazione Italiana Pallavolisti, denominata:
“AIPAV”, che riunisce tutti i pallavolisti e pallavoliste (di seguito per brevità denominati “pallavolisti”) che prestano la loro attività nei campionati italiani.
Articolo 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Schio (Vicenza), Via Cardinale Elia Dalla Costa n.9.
Articolo 3 - Durata
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2020 (duemilaventi). Tale termine potrà essere prorogato dall'Assemblea degli associati.
Articolo 4 - Scopi
L'AIPAV si prefigge, nel precipuo interesse dei propri associati, di raggiungere i seguenti scopi:
a) tutela degli interessi morali ed economici;
b) potenziamento e miglioramento delle condizioni dell'attività sportiva e di prestigio sociale, con particolare riguardo alla salute ed integrità fisica, fino al conseguimento di un completo sistema di sicurezza categoriale e sociale;
c) elevazione professionale, culturale ed economica, per una sempre maggior valorizzazione del prestigio e della dignità della categoria nel consorzio sociale;
d) coadiuvare gli associati, anche rappresentandoli direttamente, nei rapporti tra gli stessi e le società sportive, le Leghe, la Federazione e qualunque altro organismo anche sopranazionale che dovesse essere preposto al settore;
e) intrattenere rapporti, anche mediante adesione, con enti, associazioni o federazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe;
f) attivare e partecipare ad iniziative promozionali nell'ambito del settore sportivo;
g) promuovere in genere tutte le iniziative utili alla categoria ed allo sviluppo dello sport della pallavolo.
L'AIPAV non ha scopo di lucro e dovrà mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle società sportive, delle Leghe, della Federazione e di qualunque altro soggetto terzo.
Articolo 5 - Soci
Sono soci fondatori coloro che siano indicati tali nell'atto costitutivo. Soci fondatori possono essere anche pallavolisti non più in attività. Questi ultimi sono esentati dal versamento della quota associativa e possono ricoprire cariche elettive.
Sono soci ordinari i giocatori e le giocatrici di pallavolo delle Squadre iscritte ai Campionati italiani.
Per far parte dell'Associazione, i pallavolisti devono inoltrare per iscritto domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.
La domanda può essere singola, o collettiva, per tale ultima intendendosi quella inoltrata da più pallavolisti appartenenti alla stessa squadra.
In ogni caso la domanda dovrà contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'AIPAV si propone e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dall'importo corrispondente alla quota (o quote) di iscrizione, la cui misura viene stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.
La domanda di ammissione implica l'adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto, ai regolamenti e alle norme del Coni e della Federazione Italiana Pallavolo.
Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo.
L'ammissione implica la iscrizione a tempo indeterminato ed avrà efficacia dalla data in cui il richiedente ne avrà ricevuta comunicazione. In mancanza di comunicazione entro 90 giorni, la domanda si intenderà non accolta e seguirà la restituzione della quota di iscrizione.
Il socio ordinario che non sarà in regola con il pagamento delle quote associative non avrà diritto di partecipare personalmente o per delega alle assemblee.
L'Associazione può accogliere fra gli associati anche terzi non tesserati FIPAV i quali saranno qualificati come "soci sostenitori".
E' di competenza dell'Assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza di due terzi dei votanti su proposta del Consiglio Direttivo, la nomina di "soci onorari" per particolari benemerenze verso l'Associazione. I "soci onorari" sono esentati dal pagamento delle quote associative.
I "soci sostenitori" ed i "soci onorari" potranno partecipare alle assemblee, senza però il diritto di voto.
Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati
Gli associati, una volta raggiunta la maggiore età, hanno il diritto:
a) di voto, se sono soci fondatori o ordinari;
b) di elettorato attivo e passivo;
Gli associati hanno il dovere:
a) di uniformare il proprio comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché di osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nello Statuto e nelle delibere dei competenti Organi associativi;
b) di provvedere al pagamento delle quote associative annuali entro la scadenza stabilita, nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo;
c) di dare il proprio sostegno, in qualunque forma legittima che sia a tal fine richiesta, all'attività svolta dall'Associazione a tutela degli interessi di categoria, salva la garanzia del diritto al dissenso;
d) di mettersi a disposizione per partecipare ad ogni eventuale iniziativa rivolta a fini di solidarietà interna alla categoria o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale.
Articolo 7 - Recesso ed esclusione dell'associato
La qualità di associato non è trasmissibile.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Articolo 8 - Organi
Sono organi dell'AIPAV:
a) l'Assemblea Generale,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il Presidente,
d) il Comitato di Presidenza.
Articolo 9 - Assemblea generale
L'assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.
L'avviso di convocazione verrà comunicato a tutti gli iscritti almeno 15 giorni prima dell'assemblea con lettera raccomandata, o tramite fax, o tramite posta elettronica.
L'avviso deve contenere il luogo, la data, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.
L'assemblea è presieduta da un Presidente, coadiuvato da un segretario, nominati entrambi in apertura di seduta.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tali regole sono applicabili anche per la modifica dell'atto costitutivo, dello statuto e della sede sociale.
L'Assemblea delibererà a scrutinio palese, salva diversa richiesta da parte di almeno 1/5 (un quinto) dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato di Presidenza non hanno diritto di voto.
Sono ammesse le deleghe ed ogni iscritto può essere portatore al massimo di 5 (cinque) deleghe.
Articolo 10 - Attribuzioni dell'Assemblea generale
L'Assemblea Generale degli associati si riunisce in sede ordinaria una volta all'anno entro il 30 (trenta) novembre, per provvedere all'esame della gestione sociale, all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, alla nomina degli organi sociali e alle altre decisioni di sua competenza.
L'Assemblea sarà pure convocata tutte le volte che il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo riterranno opportuno, ovvero ne venga fatta richiesta scritta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. In quest'ultima ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti.
Se lo reputa opportuno l'Assemblea ha il potere di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti che sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e da due supplenti anche fra non associati.
I Revisori avranno il compito di esercitare un attivo controllo sull'amministrazione sociale, di accertare la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa con riscontri preventivi alla presentazione del bilancio annuale. Il Collegio dei Revisori dei Conti, a fine gestione, sottoscriverà il bilancio annuale e farà sullo stesso la propria relazione all'Assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti resterà in carica per il tempo determinato dall'Assemblea e sarà rieleggibile.
Articolo 11 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale degli associati ed è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 16 (sedici) membri scelti fra i soci fondatori e i soci ordinari.
Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori in sede di costituzione.
Saranno membri del Consiglio Direttivo coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà a ballottaggio, limitato però a coloro che abbiano riportato tale parità.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un quadriennio, salvo il primo Consiglio direttivo che rimarrà in carica sino al 30 (trenta) novembre 2009 (duemilanove). I membri del Consiglio sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica, quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.
Il Consiglio potrà sostituire i componenti dimissionari o decaduti dalla carica, mediante cooptazione, scelti fra i soci fondatori e i soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente e i Vice-Presidenti in numero massimo di 4 (quattro). Nomina, anche tra persone non associate, i segretari in numero massimo di 2 (due), indicando quello che assume le funzioni di tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, preferibilmente nei mesi di giugno e dicembre.
Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; si attiva per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale; si incarica di far rispettare lo Statuto Sociale emanando all'uopo eventuali regolamenti e/o circolari che è pure facoltizzato a modificare.
Al Consiglio Direttivo spetta in via esclusiva di fissare, anno per anno, la quota associativa.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da un suo delegato ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera, a scrutinio palese, a maggioranza di voti dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.
I consiglieri possono delegare in loro rappresentanza un altro consigliere. Ogni consigliere può essere portatore al massimo di 2 (due) deleghe.
Ciascuno dei consiglieri ha il compito di promuovere l'AIPAV su tutto il territorio nazionale e si adopera presso i pallavolisti per favorire la loro adesione all'Associazione.
Articolo 13 - Presidente
Il Presidente rappresenta l'Associazione; ha la firma sociale; presiede e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.
Il Presidente può delegare le sue funzioni a uno dei Vice-Presidenti. In caso di impedimento del Presidente, i Vice-Presidenti ne fanno le veci.
Articolo 14 - Il Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti e dai Segretari.
È convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno e senza obbligo di osservanza di forme particolari.
Esso provvede al funzionamento dell'Associazione ed è comunque investito di tutte le attribuzioni spettanti al Consiglio Direttivo, al quale relazionerà nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità.
Articolo 15 - Segretario e Tesoriere
I Segretari assistono il Presidente, anche disgiuntamente.
Se non vi provvede il Presidente, i Segretari convocano le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, e trascrivono i relativi verbali negli appositi libri.
Il Segretario nominato con funzioni di Tesoriere adempie, limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione, alle operazioni bancarie ed al prelievo in qualsiasi forma di fondi liquidi dell'Associazione; rilascia quietanze e ricevute.
Articolo 16 - Diritti di immagine
L'attività pubblicitaria o comunque attinente all'utilizzazione del diritto d'immagine, se a titolo individuale, è liberamente esercitata da ogni iscritto all'AIPAV.
Gli associati peraltro, cedono all'AIPAV i diritti di utilizzazione del loro ritratto per l'ipotesi in cui il ritratto stesso sia destinato alla realizzazione di raccolte o collezioni o concerna comunque riproduzioni relative a più pallavolisti o squadre.
L'AIPAV è pertanto autorizzata a cedere a terzi, anche a titolo oneroso, i suddetti diritti di utilizzazione del ritratto. I proventi in tal modo ottenuti saranno destinati a scopi assistenziali o di mutuo soccorso nei riguardi di tutti gli iscritti, nonché alla realizzazione degli scopi sociali.
E' fatto salvo il diritto degli associati di dissentire all'utilizzo della propria immagine solo per gravi e giustificati motivi.
Articolo 17 - Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è rappresentato:
a) dalle quote associative versate da ciascun associato, fondatore, ordinario o sostenitore, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
b) da contributi a fondo perduto versati dagli associati o da terzi;
c) da ogni altro contributo economico, raccolto eventualmente anche tramite l'utilizzazione del diritto all'immagine degli associati;
d) da beni che dovessero essere a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione nell'osservanza delle forme di legge.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto della stessa verrà devoluto a scopi assistenziali o di mutualità.
Articolo 18 - Esercizio Sociale
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati.
Articolo 19 - Estinzione dell'Associazione
L'Associazione si estinguerà, oltre che per le cause previste dalla legge, anche per riduzione a meno di 3 (tre) del numero degli associati.
Articolo 20 - Forma delle comunicazioni
Salvo quanto previsto dall'articolo 9 in materia di convocazione dell'Assemblea generale, per le comunicazioni dell'AIPAV vige il principio della libertà di forma.
Articolo 21 - Norma di Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.
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